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[:it]La responsabilità professionale dei medici: la riforma Gelli[:]
[:it]Il disegno di legge Gelli, la cui approvazione definitiva dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, riforma la disciplina della responsabilità professionale dei medici.
L’intervento legislativo è nato dalla necessità di far fronte al problema della cd. medicina difensiva. Infatti, negli ultimi anni i medici, con l’aumento esponenziale delle cause per responsabilità medica, nel timore di azioni di risarcimento danni da parte dei pazienti, tendevano a proporre cure alternative ad interventi chirurgici (medicina difensiva negativa) o a prescrivere numerosi accertamenti diagnostici, talvolta non strettamente necessari, con un grave appesantimento dei costi del SSN (medicina difensiva positiva).
Di seguito in breve i punti salienti della riforma
La novità più decisiva è quella inerente la nuova forma di responsabilità civile del medico. Il quale, accusato di malpractice, potrà rispondere solo per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. senza che possa più invocarsi la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c..
La differenza rileva sia sul piano probatorio che ai fini della prescrizione.
Nella responsabilità aquiliana è invertito l’onere della prova, nella questione specifica diventa più gravoso per il paziente, che deve provare l’evento dannoso, la colpa del medico e il relativo nesso eziologico.
Prima della riforma, invece, era il medico che per discolparsi doveva dimostrare che l’inesattezza della prestazione non era conseguente a causa a lui imputabile.
Con la riforma scompare definitivamente la responsabilità contrattuale del medico derivante dal cd. contatto sociale per il quale, indipendentemente dal fatto che il medico prestasse la sua opera in una struttura ospedaliera, era tenuto al risarcimento del danno in virtù del rapporto personale e di fiducia con il paziente.
Ai fini della prescrizione, nella responsabilità extracontrattuale, l’azione si prescrive in cinque anni anzichè dieci.
Sotto il profilo penale, il medico risponderà dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave e nel caso in cui sia provato che non ha rispettato le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni in materia previste dalle linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità.
La struttura sanitaria risponde invece per responsabilità contrattuale.
La nuova disciplina prevede che obbligatoriamente tutte le strutture sanitarie pubbliche e private debbano avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la struttura, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica, sia operanti in regime intramoenia che in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
La riforma ribadisce l’obbligo assicurativo (non ancora operante in Italia) per tutti i medici, anche liberi professionisti.
Altra novità introdotta con il ddl Gelli è il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile. Si prevede che la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo sia obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici. Questo dovrebbe disincentivare il giudizio ordinario e garantire una riduzione dei tempi per l’ottenimento del risarcimento.
Il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa all’azienda, struttura sanitaria e all’esercente la professione sanitaria.
E’ istituito un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.
Tale fondo risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:
a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria;
b) qualora la struttura sanitaria ovvero l’esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.
Se ritieni essere stato danneggiato da malpractice medica puoi rivolgerti al nostro team di Armano Law Firm
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